Fondo di Solidarietà

Regolamento per l’attribuzione dei contributi da parte del Fondo di solidarietà sindacale (Fss).

approvato dalla Giunta Esecutiva del 11 marzo 2015

Il Fondo di solidarietà sindacale (Fss) – tenuto e gestito dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) – interviene a sostegno di colleghi singoli o di gruppi di colleghi, prioritariamente disoccupati o cassintegrati – iscritti da almeno un anno alle Associazioni regionali di stampa (Ars) ed in regola con il pagamento delle quote sindacali – i quali si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze eccezionali.

Il Fss assegna i contributi sulla base di deliberazioni assunte, a maggioranza semplice dei presenti, dalla Giunta esecutiva federale. L’entità del contributo individuale non può superare i 1.500 euro. Il contributo, la cui quantificazione deve essere specificatamente indicata nella delibera, consiste in una elargizione a fondo perduto.

Le proposte di accesso al Fss devono essere istruite dalle Ars territorialmente competenti. Alla richiesta di contributo deve essere allegata: 1) la documentazione necessaria a certificare il particolare stato di difficoltà economica del richiedente, 2) copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente la richiesta o, in alternativa, autocertificazione del reddito percepito nell’anno precedente; 3) data di iscrizione al Sindacato; 4) indicazione della posizione previdenziale Inpgi; 5) autodichiarazione di non aver percepito contributi assistenziali da altri Enti negli ultimi 12 mesi.

L’esame della richiesta deve avvenire in presenza di un rappresentante della Ars richiedente il quale ne illustra le motivazioni. In caso di assenza del rappresentante della Ars si procede al rinvio della richiesta alla prima riunione utile della Giunta Esecutiva.

Lo stesso giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito di un contributo da parte del Fss, una nuova contribuzione. Prima che sia trascorso un anno dalla data dello stanziamento precedente. Nessuno può usufruire di più di tre (3) contributi.Tuttavia, per il secondo e il terzo provvedimento  la Giunta deve assumere tale decisione con un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei suoi componenti i qualisi pronuncino positivamente).

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