Vertenze 16 giugno 2023
Stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni se non sono agli atti del processo, a tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini. È quanto prevede la bozza del disegno di legge di riforma della giustizia all’esame del preconsiglio dei ministri di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, e che sarà domani all’esame del Consiglio dei ministri.
«In tema di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni l’unico criterio di riferimento deve essere l’interesse pubblico a sapere, il diritto dei cittadini a essere pienamente informati, come ha ribadito in più sentenze anche la Corte europea dei diritti umani», rilevano Alessandra Costante e Vittorio di Trapani, segretaria generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana.
«In attesa di conoscere il testo che riformerà l’istituto delle intercettazioni, per la Fnsi è fondamentale ribadire l’esigenza di contemperare gli interessi in gioco e quindi di trovare il giusto equilibrio tra due principi di rango costituzionale quali sono il diritto alla tutela della dignità e onorabilità delle persone e il diritto di informare e ad essere informati», proseguono Costante e Di Trapani.
«Dopo il duro colpo già inferto al diritto di cronaca dalla legge Cartabia – concludono – imponendo ulteriori restrizioni alla libertà di stampa si corre il rischio di tornare a far scivolare l’Italia nelle classifiche dei Paesi liberi in cui il giornalismo deve essere il cane da guardia della democrazia. Se si dovessero concretizzare nuovi bavagli valuteremo le forme di mobilitazione più efficaci a tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati».
Il ddl, sul quale il ministro della Giustizia Carlo Nordio sta lavorando da tempo, stabilisce – fra le altre cose – che il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. E non può essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti o e dai loro difensori.
Viene inoltre ampliato l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (i cosiddetti brogliacci) e il dovere del giudice di stralciare le intercettazioni, includendovi, oltre ai già previsti dati personali sensibili anche quelli relativi a soggetti diversi dalle parti (fatta salva, anche in questo caso, l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini).