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Uffici stampa 28 dicembre 2017

Pubblico impiego, il riconoscimento dell’attività giornalistica entra nel contratto di lavoro

Marianna Madia

Dopo 17 anni, lunghe fasi di stallo ed estenuanti bracci di ferro, è giunto un primo segnale per i giornalisti delle pubbliche amministrazioni. Il contratto nazionale di lavoro del pubblico impiego, sottoscritto prima di Natale, riconosce infatti in modo esplicito l’attività giornalistica nella pubblica amministrazione, rinviando alla successiva fase di classificazione la definizione di profili e di inquadramenti, tenendo conto delle specificità della professione.

«Si tratta di un primo passo – commentano Raffaele Lorusso e Alessandra Costante, segretario generale e vicesegretario della Fnsi responsabile del dipartimento uffici stampa pubblici – che richiederà ancora molto lavoro e impegno perché la strada è lunga e saranno necessari altri rinnovi contrattuali per giungere ad una completata regolamentazione della materia. Resta però la soddisfazione per essere riusciti, dopo 17 anni, ad aprire un varco, prima grazie all’atto di indirizzo della ministra Marianna Madia poi nel confronto con l’Aran, per giungere ad una definizione esaustiva della professione giornalistica nell’ambito della Pubblica amministrazione. Adesso la partita si sposta, come per tutte le altre categorie professionali che operano nel settore pubblico, nella fase di classificazione. Sarà quella la sede per dare consistenza a un profilo che, partendo dall’inquadramento previdenziale, consenta ai giornalisti della pubblica amministrazione di accedere agli altri istituti proprio della professione, come la Casagit e il Fondo di previdenza complementare, giunga anche a regolamentare le prestazioni tendendo conto della flessibilità richiesta ai giornalisti, a cominciare dall’orario di lavoro».

Ecco il testo del contratto:

Art. 95 – Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione

  1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni.
  2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia, saranno collocati nell’ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni, a seconda della complessità dei compiti, nonché del livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, dagli stessi richiesto.
  3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, queste ultime individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, anche tenendo conto della normativa di settore.
  4. Pertanto, tenuto conto dei sistemi di classificazione allo stato vigenti nelle amministrazioni del comparto ed al fine di garantire una sostanziale omogeneità nell’ambito del comparto, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
  5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:a) Settore Comunicazione

Area C – Area Terza o equivalenti

 

Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.

Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.

b) Settore Informazione

 

Area C – Area Terza o equivalenti

 

Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.

Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.

  1. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per l’Area B, l’Area seconda o categorie equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree.
  2. L’istituzione dei profili di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito dei lavori della commissione di cui all’art. 12, anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro.

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