Vita associativa 11 febbraio 2021
Il Tribunale di Roma, II^ Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza n. 836/2021 ha riconosciuto – ancora una volta – la natura giornalistica dell’attività svolta presso gli uffici stampa della pubblica amministrazione.
Interessante la ricostruzione giuridica della fattispecie illustrata dal Giudice, che – dando particolare rilievo all’art. 9 della Legge n.150/2000, che ha disciplinato le attività di informazione e comunicazione all’interno delle pubbliche amministrazioni, ha rimarcato la definizione normativa degli “uffici stampa” intendendo con essi le strutture la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
La norma richiamata, nel disporre che l’attività degli addetti agli uffici stampa sia rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni, ha conseguentemente imposto che la stessa debba, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all’albo.
Il Tribunale, inoltre, ha avuto modo di sottolineare come anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con l’emanazione della Carta dei Doveri del giornalista degli Uffici Stampa, ha ulteriormente definito l’attività di tali strutture, qualificandole come funzioni prettamente giornalistiche in quanto volte a diffondere notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto ancora una volta fondata la richiesta dell’Istituto del pagamento dei contributi previdenziali relativi alle posizioni dei giornalisti regolarmente iscritti all’albo addetti all’ufficio stampa dell’amministrazione parte in causa, proprio in virtù della sussistenza, in presenza di tali circostanze, dell’obbligo assicurativo presso l’INPGI.