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Vita associativa 7 dicembre 2022

Assicurazione infortuni per i giornalisti, le regole in vigore fino al 2023

Per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dal 1° luglio 2022, l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, che fino al 31 dicembre 2023 la gestirà applicando la normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.

È uno degli effetti del passaggio, il 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” all’Istituto nazionale di previdenza sociale, così come disposto dalla manovra 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Lunedì 5 dicembre 2022, acquisito il via libera del ministero del Lavoro, l’Inail ha fornito le istruzioni operative per la gestione del periodo transitorio che si concluderà, dunque, il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, si applicherà anche ai giornalisti la disciplina sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista per la generalità dei lavoratori.

Intanto, anche nel periodo durante il quale continueranno ad applicarsi la “vecchie” norme Inpgi, Inail si occuperà di gestire le istanze, erogare i trattamenti, riscuotere dalle aziende la relativa contribuzione.

Sul piano pratico, in caso di infortunio occorso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati dovranno presentare le denunce all’Inail, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, attraverso apposita modulistica e allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento.

Il mancato invio della denuncia d’infortunio entro il termine dei due anni determina la prescrizione dei diritti derivanti dall’assicurazione.

Precisa inoltre l’Inail che, in base al Regolamento infortuni di cui al Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo Regolamento. Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Per inabilità permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro.

Per la valutazione dell’inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle dell’Inpgi, allegate al Regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni del 24 giugno 1980.

Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati sono previsti all’articolo 38 del vigente Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto da Fnsi e Fieg.

La gestione degli infortuni è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale.

PER APPROFONDIRE
La circolare Inail n. 44 del 5 dicembre 2022 (con i relativi allegati) è disponibile a questo link. Di seguito riportiamo la circolare della Fnsi con la sintesi delle novità e, allegati in calce, i moduli da utilizzare per la comunicazione degli infortuni. Nella sezione Da Inpgi a Inps – Materiali utili del sito, infine, è stato pubblicato l’aggiornamento delle Faq sul trasferimento dell’Inpgi1 in Inps.

 

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