Articolo 1
1. Per godere della pienezza dei diritti di socio occorre essere in regola con il pagamento delle quote sociali e non essere oggetto di provvedimento disciplinare.
2. Le quote sociali sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. La quota sociale versata ha validità per l’intero anno solare cui si riferisce il pagamento. Il rinnovo annuale dell’iscrizione avviene con il pagamento della quota.
3. L’iscrizione al Sindacato unitario giornalisti della Campania (da ora SUGC) si intende automaticamente e tacitamente confermata da parte del socio per l’anno solare successivo all’ultimo pagamento della quota sociale, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all’Associazione.
4. L’ammontare delle quote sociali e le modalità per il loro pagamento sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo. Riduzioni delle quote possono essere previste, in via straordinaria e in coerenza con l’obbligo del pareggio di bilancio, per i soci in difficoltà economica.
5. I soci titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato versano la loro quota attraverso delega di pagamento alla propria azienda con trattenuta sulla busta paga. Gli altri soci versano una quota fissa nella misura stabilita dalla delibera del Consiglio Direttivo sulle quote sociali. Qualora, nel corso dell’anno solare, si interrompa il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui era titolare, il socio può regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Associazione per il resto dell’anno versando una frazione della quota fissa, secondo modalità e proporzioni fissate dal Consiglio Direttivo nella delibera sulle quote sociali. Nel caso in cui ad un socio venga applicato un contratto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare successivamente al versamento della quota fissa di iscrizione, sottoscrive la delega di pagamento alla propria azienda e l’Associazione provvede a scomputare la frazione di quota fissa per il resto dell’anno secondo modalità e proporzioni fissate dal Consiglio Direttivo nella delibera sulle quote sociali.
6. È data facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare apposito provvedimento sulle modalità di versamento della quota sociale nel caso in cui particolari esigenze di tutela sindacale impongano di mantenere riservata nei confronti del datore di lavoro o di altri la iscrizione al sindacato di soci titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato.
Articolo 2
1. Il Segretario del SUGC è il responsabile, a termini di legge, del trattamento dei dati personali degli iscritti e prende tutti i provvedimenti necessari alla corretta gestione delle iscrizioni e alla tenuta dell’elenco dei soci e ne riferisce al Consiglio direttivo, che esprime al riguardo parere vincolante.
2. Gli incaricati del SUGC alla ricezione delle domande di iscrizione sono i dipendenti a ciò delegati. Essi riferiscono al Segretario e al Tesoriere sulla presentazione delle domande di iscrizione. L’incaricato che riceve materialmente la domanda di iscrizione vi appone il numero di protocollo, la data della ricezione e la sottoscrive per ricevuta.
3. I delegati provvedono periodicamente, per rinnovare i dati degli archivi del SUGC, ad acquisire dall’Ordine regionale dei Giornalisti della Campania gli aggiornamenti degli elenchi dell’Albo professionale e del registro annesso.
Articolo 3
1. L’elenco dei soci è diviso in due parti: una per i soci professionali e una per i soci collaboratori. Deve riportare, per ognuno: i dati anagrafici, il domicilio professionale, i recapiti telefonici e telematici, la data di iscrizione al sindacato, le quote sociali versate, l’appartenenza a Gruppi di specializzazione, Organismi sindacali di base, sezioni territoriali, i provvedimenti disciplinari eventualmente riportati e divenuti esecutivi. Inoltre nell’elenco può essere riportata ogni ulteriore indicazione che il socio stesso o il Consiglio direttivo ritenessero utile annotare.
2. Ai fini della riservatezza dei dati personali e per esigenze connesse alla tutela sindacale, l’elenco dei soci non è pubblico. La violazione dell’obbligo di segretezza comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri per i soci, al Consiglio Direttivo per i dipendenti dell’Associazione.
3. Periodicamente, gli addetti alla segreteria aggiornano la situazione delle iscrizioni così come risulta alla fine del mese precedente. A tal fine, i soci vengono classificati, sulla base della loro posizione alla data del rilevamento, in tre distinte categorie: in regola, sospesi, cancellati.
4. Sono in regola i soci che hanno corrisposto tutte le quote sociali dovute per gli anni di iscrizione, compreso quello in corso. Il rinnovo dell’iscrizione compiuto attraverso il versamento della quota sociale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento non comporta soluzione di continuità nella regolarità dell’iscrizione.
5. Sono sospesi i soci che, in regola l’anno precedente, non hanno corrisposto entro il 31 gennaio la quota sociale dovuta per l’anno in corso senza aver comunicato per iscritto di voler disdire la propria iscrizione. La sospensione dura per tutto l’arco dell’anno e cessa i suoi effetti al momento della regolarizzazione del pagamento. Tale pagamento deve essere effettuato anche nel caso in cui il socio disdica la propria iscrizione successivamente al 31 gennaio.
6. Sono cancellati i soci che hanno lasciato trascorrere il periodo di sospensione senza aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione e senza aver comunicato per iscritto la disdetta della propria iscrizione. In questo caso vengono trasferiti in un apposito registro dei soci cancellati, annesso all’elenco dei soci, con l’indicazione della loro morosità nei confronti del SUGC. Nello stesso registro dei soci cancellati vengono iscritti anche i soci che si sono dimessi dall’Associazione e quelli espulsi, con l’indicazione per ognuno del motivo dell’avvenuta revoca dell’iscrizione, e i soci che hanno trasferito la loro iscrizione ad altra Associazione regionale di stampa.
7. La segreteria provvede a informare della loro posizione i soci che risultino sospesi al 31 ottobre, facendo presenti i termini per la regolarizzazione e chiarendo che le dimissioni non liberano il socio dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione.
8. Nell’elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente da inviare alla FNSI entro il 31 gennaio vengono inseriti solo i soci che, alla data di riferimento della rilevazione, risultano in regola o sospesi.
9. Il socio collaboratore che maturi i requisiti per l’iscrizione al SUGC come professionale può presentare domanda di trasferimento nel relativo elenco, nelle forme previste, senza che ciò implichi soluzione di continuità nell’iscrizione al sindacato. Il trasferimento può avvenire anche nel corso dell’anno solare.
Articolo 4
1. Per accedere ai servizi dell’Associazione ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo, i soci sospesi devono regolarizzare la loro posizione con il versamento delle quote sociali dovute.
2. I soci cancellati possono accedere ai servizi dell’Associazione ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo a condizione che vengano eliminati i motivi che hanno portato alla cancellazione. Qualora questa sia stata determinata da morosità, devono essere corrisposte tutte le quote sociali non pagate. Qualora la cancellazione sia stata determinata da dimissioni, e sempre considerando che vanno sanate eventuali morosità precedenti alla disdetta dell’iscrizione, si può accedere ai servizi dell’Associazione previa comunicazione di voler dare nuovo corso all’iscrizione, con contestuale pagamento della quota sociale riferita all’anno in corso.
Articolo 5
1. La data di iscrizione del socio, anche ai fini dell’attribuzione dell’anzianità nei casi previsti dalle norme statutarie e da quelle regolamentari della FNSI e del SUGC, è quella del giorno di presentazione della domanda di iscrizione. In caso di trasferimento del socio da altra Associazione regionale di stampa federata alla FNSI, il socio mantiene l’anzianità di iscrizione derivata dall’Associazione di provenienza.
2. La data di iscrizione dei soci cancellati che danno nuovo corso alla loro iscrizione è quella del giorno della presentazione della nuova domanda se il periodo di cancellazione ha superato i 18 mesi (o 30 mesi, nel caso in cui l’anzianità pregressa superasse i dieci anni). Nel caso in cui il periodo di cancellazione non abbia superato tale termine, l’anzianità pregressa è computabile a condizione che vengano corrisposte le quote sociali che avrebbero dovuto essere versate nel periodo di cancellazione se l’iscrizione fosse stata mantenuta.
Articolo 6
1. La domanda di iscrizione va presentata alla sede del SUGC secondo le modalità previste dall’articolo 2 del Regolamento della FNSI.
2. In nessun caso sono ammesse iscrizioni per delega. La scelta di iscriversi al Sindacato deve essere individuale, libera e consapevole.
3. Negli uffici dell’Associazione devono essere a disposizione per la consultazione gli Statuti e i Regolamenti della FNSI e del Sindacato unitario giornalisti della Campania.
4. Il Consiglio direttivo ha facoltà di disporre accertamenti periodici o specifici sulle autocertificazioni presentate al momento dell’iscrizione o del suo rinnovo, chiedendo all’interessato la produzione di documenti non ottenibili d’ufficio. L’avvio delle procedure di accertamento non ha effetti sull’esercizio dei diritti di socio e su quelle di accettazione della domanda di iscrizione.
5. La falsa autocertificazione comporta l’espulsione dal Sindacato unitario giornalisti della Campania con delibera del Collegio dei Probiviri su segnalazione degli aventi causa e il divieto di iscrizione per cinque anni dalla data dell’accertamento. L’eventuale ricorso non sospende il provvedimento.
Articolo 7
1. Le domande di iscrizione presentate vengono raccolte a cura degli addetti alla segreteria, che le trasmettono al Consiglio direttivo, i cui membri possono prenderne liberamente visione, indirizzando al Segretario, se lo ritengono, osservazioni e rilievi.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione, il Consiglio direttivo esamina le domande di iscrizione e le eventuali osservazioni formulate dai propri componenti. Se nessun membro esprime obiezioni, le domande si intendono accettate. In caso contrario, il Consiglio direttivo discute e vota sulle singole domande contestate. È sua facoltà disporre accertamenti sulle singole domande, anche chiamando a riferire l’interessato o altri soci. In ogni caso, la decisione non può essere rinviata oltre il 60° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.
3. L’ammissione al SUGC non può essere deliberata qualora l’aspirante socio abbia manifestato orientamenti o comportamenti che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della FNSI o in quello del SUGC.
4. Nel caso in cui la domanda di iscrizione venisse respinta, il Segretario dà disposizioni affinché, a richiesta dell’interessato, venga restituita la quota sociale versata. La restituzione non può avere luogo prima che siano trascorsi i termini stabiliti per la presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri contro la delibera che respinge la domanda di iscrizione. La presentazione del ricorso comporta il blocco nelle casse dell’Associazione, disposto dal Segretario, della quota sociale versata fino a decisione definitiva sull’iscrizione.
Articolo 8
1. Il socio che sia stato espulso non può presentare domanda di nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno in cui l’espulsione è divenuta effettiva. Insieme alla domanda di nuova iscrizione, il socio espulso comunica con lettera indirizzata al Segretario anche i fatti, intervenuti nel frattempo, che a suo giudizio hanno rimosso le cause per le quali è stata inflitta la sanzione.
2. Ricevuta la domanda, il Segretario dispone una specifica procedura istruttoria al fine di portare all’attenzione della Giunta esecutiva valutazioni di fatto in merito alla richiesta di nuova iscrizione. A tal fine il Segretario, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della testimonianza di soci che abbiano conoscenza dei fatti inerenti i motivi dell’espulsione e può disporre l’audizione del richiedente e di altri soci. Può anche disporre l’acquisizione d’ufficio di atti e richiedere all’interessato la produzione di documenti non ottenibili d’ufficio. Il Segretario, inoltre, dà comunicazione al Collegio dei Probiviri della presentazione della richiesta di nuova iscrizione.
3. Qualora presenti domanda di nuova iscrizione al sindacato un socio espulso da altra Associazione regionale di stampa federata alla FNSI, il Segretario comunica l’avvenuta presentazione dell’istanza a tale Associazione, con richiesta al suo organismo direttivo di far pervenire al SUGC il proprio parere motivato sulla eventuale riammissione.
4. Il socio espulso che presenti domanda di nuova iscrizione viene assimilato a un nuovo iscritto per quanto riguarda la procedura di esame della domanda, disciplinata dal precedente articolo 7, e a un socio cancellato per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di socio, così come disposto dall’articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
Articolo 9
1. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo in materia di ammissione al SUGC e di titolarità dei diritti di socio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 35 giorni dalla ricezione, da parte dell’interessato, della relativa comunicazione. Possono presentare ricorso, che in ogni caso non sospende l’iscrizione, l’interessato o gli aventi causa.
2. L’interessato può altresì ricorrere al Collegio con procedura d’urgenza qualora la sua domanda di iscrizione non sia stata esaminata dal Consiglio direttivo entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di ammissione nell’Associazione e di titolarità dei diritti di socio devono essere adottate nel termine di 60 giorni e sono impugnabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Articolo 10
1. Della Commissione Elettorale possono far parte tutti gli iscritti al SUGC in grado di esercitare il diritto di voto al momento della nomina.
2. Al momento del suo insediamento, la Commissione Elettorale elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, che ne dirigono i lavori e sovrintendono alla verbalizzazione. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente) prevale.
3. In ogni momento delle operazioni di voto devono essere presenti nel seggio almeno tre componenti la Commissione Elettorale, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Le sezioni decentrate dovranno garantire la presenza costante di almeno uno dei componenti.
Articolo 11
1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali. I diritti di elettorato attivo e passivo decorrono dal 181° giorno di iscrizione.
2. L’accettazione della candidatura in occasione delle elezioni degli organi sociali deve specificare la data delle elezioni, la denominazione della lista, il nome e il cognome del candidato, il luogo e la data della sua nascita e deve essere sottoscritta dall’interessato.
3. La sottoscrizione della presentazione della lista deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l’accettazione della candidatura.
4. Il depositante della lista sarà considerato il rappresentante ufficiale della lista, legittimato ad agire a suo nome e destinatario delle comunicazioni della Commissione Elettorale.
5. Ai fini dell’ammissione delle liste, la Commissione Elettorale ha il compito di verificare i requisiti di elettorato attivo e passivo dei candidati e dei presentatori, se sono nelle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto, nonché l’autenticità delle loro firme. Quest’ultima potrà essere accertata, in via informale, anche interpellando telefonicamente gli interessati. Se i candidati o i firmatari della lista non sono in regola con tali requisiti i loro nomi vanno esclusi.
6. La quota di genere va calcolata sul numero di candidati che hanno superato l’esame della commissione elettorale di cui al comma precedente e non sul numero di candidature presentate. Per il calcolo della quota di genere in ogni lista, se la percentuale indicata dallo statuto non corrisponde ad un numero intero, si procede per approssimazione. Per difetto se il decimale risultante è minore o uguale a 50, per eccesso se il decimale risultante è maggiore o uguale a 51. Nel caso una lista contenga un numero di esponenti dello stesso sesso inferiore alla quota minima consentita, la lista sarà esclusa. In ogni caso non potrà esserci un genere non rappresentato, pena l’esclusione della lista.
7. Le liste dei soci aventi diritto al voto, sia nella fase antecedente che in quella successiva alla presentazione delle liste, possono essere consultate esclusivamente presso l’Associazione alla presenza del personale incaricato.
8. La richiesta di esercitare il diritto di voto presso un seggio diverso da quello attribuito può essere presentata anche tramite fax o posta elettronica.
Articolo 12
1. Il voto si esprime su una scheda, di diverso colore per le categorie di professionali e collaboratori, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero o denominazione di ogni lista;
b) elenco dei rispettivi candidati;
c) numero massimo di preferenze consentite;
d) richiamo che “i voti di preferenza possono essere espressi nell’ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista”.
2. Nel caso sia presentata una sola lista, la scheda deve specificare che l’elettore ha facoltà di votare anche per nominativi in essa non contenuti, ma che il numero delle preferenze complessivamente espresse non dovrà essere comunque superiore al numero previsto dallo Statuto. La scheda deve contenere, oltre ai nomi dei candidati della lista presentata, anche un numero di righe pari al massimo anzidetto.
3. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, la scheda deve contenere solo un numero di righe pari al massimo di preferenze consentite dallo Statuto e l’indicazione che tutti gli aventi diritto sono votabili.
4. Nei due casi predetti risulteranno eletti gli iscritti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. L’indicazione di candidati non eleggibili darà luogo solo all’annullamento delle preferenze errate.
5. Ogni scheda deve essere vidimata da almeno due componenti la Commissione Elettorale.
Articolo 13
1. Ogni seggio elettorale deve essere allestito in modo da garantire la riservatezza dell’espressione di voto.
2. Ogni elettore deve essere identificato mediante il tesserino professionale o altro documento di riconoscimento, a meno che non sia noto a un componente del seggio che ne certifica l’identità.
3. L’avvenuto esercizio del diritto di voto è attestato dalla firma del votante sull’elenco dei soci che viene consegnato alla commissione elettorale.
4. Al termine di ogni giornata di votazioni, le urne sono chiuse e sigillate con la firma di almeno tre componenti del seggio (due per le sezioni decentrate) e conservate in un luogo sicuro assieme agli elenchi degli iscritti a votare.
5. Le operazioni di voto terminano all’ora fissata, a meno che all’interno del seggio non siano presenti elettori in attesa di votare. In questo caso il seggio viene chiuso e agli elettori presenti è consentito l’esercizio del diritto di voto.
Articolo 14
1. L’ora d’inizio dello scrutinio è fissata dal Consiglio direttivo in modo da consentire la trasmissione delle urne sigillate e dei documenti relativi alle operazioni di voto dalle sezioni decentrate al seggio centrale. Lo scrutinio non può comunque avere inizio, salvo casi eccezionali da motivare nell’apposito verbale, prima che sia stato consegnato il materiale relativo a tutte le sezioni decentrate.
2. Prima di procedere allo scrutinio, la Commissione Elettorale procede per ogni singolo seggio elettorale al conteggio delle schede e al riscontro dei votanti relativamente a ciascuna categoria, quindi dà luogo allo scrutinio contestuale.
3. Nel caso in cui lo scrutinio si protragga per un tempo particolarmente lungo, ovvero casi eccezionali ne rendessero impossibile la prosecuzione, la Commissione Elettorale può sospenderlo per riprenderlo appena possibile. In questo caso le urne, le schede, gli elenchi e ogni altro materiale connesso con le operazioni in corso devono essere custoditi secondo le indicazioni di cui al comma 4 dell’articolo precedente.
4. Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale proclama i risultati delle elezioni attraverso un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che dà conto dell’andamento complessivo dei propri lavori.
5. Nel verbale oltre agli eletti vanno indicati anche i primi dei non eletti purché abbiano ottenuto un numero di preferenze non inferiore al 4% dei votanti. Quelli che si trovano al di sotto di questa soglia vanno esclusi e non potranno subentrare in alcun modo.
Articolo 15
1. Per l’elezione del Collegio dei Probiviri i professionali possono esprimere fino a 2 preferenze e i collaboratori una; per il Collegio dei Revisori dei Conti si può esprimere una sola preferenza, qualunque sia la categoria di appartenenza.
2. Fermi restando i limiti di preferenze di cui al comma precedente, le schede devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 12.
Articolo 16
1. Durante la prima seduta del consiglio direttivo può essere eletto un Presidente del Consiglio Direttivo che, su delega del Segretario, avrà ruolo di garante dello Statuto, potrà rappresentare l’associazione in occasioni ufficiali e potrà convocare, sempre in accordo con il rappresentante legale dell’associazione, il consiglio direttivo.
2. Il segretario potrà affidare ai consiglieri deleghe su argomenti specifici.
Articolo 16
1. Gli arbitrati devono essere richiesti dalle parti in causa con un’istanza contenente l’oggetto della controversia, sottoscritta da ciascuno degli interessati e depositata presso la Segreteria del Collegio o ad essa inoltrata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
2. Il Presidente del Collegio convoca le parti entro 30 giorni per ascoltarle in contraddittorio davanti al Collegio stesso. Al termine dell’audizione, alla quale devono presenziare almeno tre componenti, il Collegio può scegliere se pronunciarsi immediatamente, riservarsi la decisione o disporre un supplemento istruttorio, che può anche essere affidato a un Proboviro il quale assumerà le funzioni di relatore. È facoltà delle parti presentare documenti e memorie o proporre repliche scritte fino alla pronuncia del lodo.
3. Entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, rinnovabili per una sola volta per l’assunzione di mezzi di prova, il Collegio dovrà adottare una decisione. I termini vengono sospesi nel caso in cui uno o più Probiviri vengano ricusati.
4. Il lodo è deliberato a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente), purché siano presenti almeno tre componenti del Collegio, ed è redatto per iscritto. Esso deve contenere: a) l’indicazione delle parti; b) l’indicazione dell’oggetto della controversia e dei quesiti relativi; c) l’esposizione sommaria dei motivi; d) il dispositivo; e) l’indicazione del luogo in cui è stato deliberato; f) la sottoscrizione da parte dei Probiviri presenti alla decisione .
5. Copia del lodo deve essere trasmessa a ciascuna delle parti interessate mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 6. I pareri su istanza di singoli soci interessati, del Consiglio Direttivo, possono essere richiesti anche tramite posta ordinaria o posta elettronica. L’istante che lo richieda ha altresì diritto di essere ascoltato dal Collegio, che comunque emetterà per iscritto il suo parere motivato entro 60 giorni dalla richiesta.
Articolo 17
1. L’esposto scritto di soci e non soci di cui all’articolo 29, comma 1, dello Statuto deve essere depositato presso la Segreteria del Collegio o inoltrato alla stessa attraverso posta ordinaria o posta elettronica certificata.
2. Gli esposti relativi a giornalisti iscritti ad altra Associazione regionale di stampa sono trasmessi all’Associazione competente entro 10 giorni dalla delibera di incompetenza.
3. Nel caso apprenda, direttamente o nell’ambito di un’istruttoria già in corso, un fatto passibile di procedimento disciplinare, il Collegio ne informa il segretario del SUGC, che dà il suo nulla osta all’apertura di un nuovo fascicolo oppure presenta il caso al Consiglio direttivo perché decida se procedere o archiviarlo. Trascorso un mese dalla comunicazione senza che il Presidente o l’Esecutivo si siano pronunciati in merito, vale il principio del silenzio-assenso e si intende approvato l’avvio del nuovo procedimento.
4. Al momento di avviare il procedimento disciplinare il Presidente del Collegio ne dispone l’iscrizione in un apposito registro, con numerazione progressiva e indicazione dell’anno in corso, e redige il capo di incolpazione, di cui dà avviso scritto all’interessato mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e l Segretario del SUGC.
5. Il capo di incolpazione deve indicare il nome del giornalista sottoposto a procedimento disciplinare, la violazione a lui ascritta e le relative circostanze, il luogo e la data (o il periodo) in cui il fatto o i fatti sarebbero accaduti.
6. Contestualmente all’iscrizione del procedimento, il Presidente nomina tra i componenti del Collegio un relatore incaricato dell’istruttoria. Dal momento in cui riceve l’incarico, il relatore ha 60 giorni di tempo per ascoltare le parti interessate e i testimoni e depositare presso la Segreteria del Collegio la sua relazione con le copie originali degli atti e delle audizioni raccolte.
7. Il giornalista e i testimoni interessati al procedimento devono essere avvisati delle audizioni almeno 15 giorni prima della data fissata per le stesse. Le audizioni, salva la scelta concordata di altre sedi, si svolgeranno presso gli uffici del SUGC. Il verbale delle audizioni dovrà essere sottoscritto dagli interessati e dal relatore.
8. Le difese devono essere depositate per iscritto presso la segreteria del Collegio (anche tramite fax o posta elettronica, purché sia documentata la relativa avvenuta ricezione) o ad essa trasmesse mediante raccomandata A/R.
9. Con le stesse modalità di cui al comma precedente viene avanzata, da parte del giornalista sottoposto a procedimento disciplinare, la richiesta di audizione. Il rinvio dell’audizione sarà concesso all’incolpato per una sola volta, purché un’esplicita richiesta scritta, inviata con le procedure di cui sopra, sia inviata alla Segreteria del Collegio entro 10 giorni dal ricevimento della convocazione.
10. L’audizione del giornalista sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Collegio sarà valida con la presenza di almeno metà più uno dei componenti del Collegio stesso. Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto dai Probiviri presenti e dall’incolpato.
11. La mancata presentazione del giornalista all’audizione di fronte al relatore o al Collegio non costituisce motivo di nullità parziale o totale del procedimento disciplinare.
12. Il Collegio, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può ascoltare i testimoni e disporre eventuali confronti anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
13. Ogni seduta del Collegio di Probiviri deve essere verbalizzata a cura di un componente del Collegio e il verbale sottoscritto dal Presidente (o dal Vicepresidente) e dal verbalizzatore.
14. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6 i richiami del Collegio vengono adottati a maggioranza semplice, purché sia presente la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Le sanzioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio.
15. Le motivazioni di ogni decisione saranno redatte da un componente del Collegio incaricato dal
Presidente o dal Vicepresidente, e sottoscritte da quest’ultimo e dall’estensore.
Il provvedimento dovrà contenere:
a) le generalità dell’incolpato; b) il capo di incolpazione; c) l’esposizione dei motivi della decisione;
d) il dispositivo; e) la data e il luogo della decisione;
16. In ossequio al principio della segretezza delle sedute del Collegio, il verbale relativo darà conto degli interventi e delle votazioni, ma non sarà pubblico.
Articolo 18
1. In materia di astensione dal giudizio valgono le norme di cui all’articolo 51 c.p.c..
2. Il Proboviro ha l’obbligo di astenersi nei casi in cui sia coinvolto un collega gerarchicamente inferiore all’interno della stessa azienda. Il Proboviro ha inoltre facoltà di astenersi nei casi in cui sia coinvolto un collega dipendente della stessa azienda e nei casi in cui ravvisi gravi ragioni di opportunità.
3. Della dichiarazione di astensione, orale o scritta, viene dato conto nel verbale della seduta.
4. L’istanza scritta di ricusazione di uno o più componenti del Collegio è presentata al Segretario del SUGC, che decide senza appello. Tale istanza deve essere trasmessa alla segreteria del Collegio, entro sette giorni dal momento in cui l’interessato apprende dell’esistenza di una causa di astensione, con le modalità di cui al comma 8 dell’articolo precedente.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, il Segretario del SUGC ne decide il respingimento o l’accoglimento, ordinando in questo caso l’astensione del Proboviro o dei Probiviri interessati. Il giudizio sarà definito dai restanti componenti del Collegio, a meno che l’obbligo di astensione non riguardi la metà più uno di essi; in questo caso il giudizio sarà rimesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Articolo 19
1. La Commissione per il lavoro autonomo regionale (C.l.a.r.) opera nell’ambito del Sindacato unitario dei giornalisti della Campania e d’intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.
2. La Commissione ha il compito specifico di:
a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
c) operare come supporto della Giunta Esecutiva nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.
3. La Commissione è costituita da un Presidente e da sei giornalisti lavoratori autonomi.
I componenti della Commissione sono eletti dall’Assemblea regionale del lavoro autonomo.
La commissione elegge al proprio interno un coordinatore.
Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto tra i membri dello stesso consiglio direttivo.
4. Il Presidente è il responsabile dell’attività della Commissione, ne convoca le riunioni e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.
5. È istituita l’Assemblea regionale del lavoro autonomo, composta da tutti gli iscritti al sindacato che rientrano nella categoria del lavoro autonomo, che elegge i membri della Commissione lavoro autonomo regionale, i rappresentanti della Campania nell’Assemblea del lavoro autonomo nazionale e nella Commissione lavoro autonomo nazionale.
L’Assemblea regionale è convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente, o su richiesta di almeno tre componenti la Commissione.
6. Nell’Assemblea regionale godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti regolarmente iscritti al Sindacato campano e alla Gestione separata dell’Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell’Inpgi né di trattamento pensionistico.
7. Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8, e 12 dell’articolo 9 dello Statuto federale.
8. I componenti della Commissione Nazionale e della Commissione regionale, nonché i componenti dell’Assemblea nazionale, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all’articolo 6 decadono automaticamente dall’incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti.
9. Il Coordinatore della Commissione lavoro autonomo regionale e i rappresentanti campani in Commissione e Assemblea nazionale sono invitati di diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e della Commissione regionale.
Articolo 20
1. La Commissione pari opportunità regionale ha il compito di elaborare studi, analisi e proposte sindacali sulle questioni di pari opportunità e politiche di genere e affianca la Giunta esecutiva nel promuovere azioni positive per il raggiungimento della parità tra giornaliste e giornalisti.
2. La presidente o il presidente della Cpo regionale viene nominato dal consiglio direttivo.
3. La commissione è composta da soci del SUGC, professionali e collaboratori, scelti indipendentemente dal genere di appartenenza tra coloro in grado di esercitare il diritto di voto come previsto dallo Statuto.
4. La/Il presidente della Cpo regionale presenta una lista di possibili componenti della commissione al consiglio direttivo che ne valuta la composizione, tali indicazioni non sono vincolanti. La commissione viene nominata dal consiglio direttivo e può essere integrata in qualsiasi momento.
5. Ogni socio del SUGC può chiedere di far parte della Cpo e sottoporre la propria candidatura al presidente che la trasmette al consiglio direttivo. La composizione della commissione può essere integrata in qualsiasi momento secondo la procedura prevista dal comma 4.