Vita associativa 23 gennaio 2017
In molte aziende si sta procedendo alla definizione di piani per lo smaltimento delle ferie arretrate, cosi come previsto dalla norma transitoria dell’art.23 del contratto nazionale di lavoro.
A seguito delle richieste pervenuteci da alcuni comitati di redazione, dobbiamo precisare che anche nei piani di smaltimento delle ferie arretrate devono essere osservate le disposizioni previste per le sostituzioni nei casi di ferie ordinarie.
In particolare, si ricorda che i giornalisti assenti per ferie possono essere sostituiti esclusivamente tramite l’assunzione di giornalisti con contratto a termine e con identico trattamento economico-normativo del giornalista sostituito. In nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti, giornalisti pensionati, co.co.co., freelance o studenti in stage formativi.
Fermo restando che gli stage sono riservati agli allievi (che non hanno status professionale) delle scuole di giornalismo e che hanno carattere esclusivamente formativo, le aziende editoriali sono impegnate a non utilizzare gli stagisti in prestazioni di lavoro. Lo stagista non può svolgere, infatti, alcuna attività lavorativa utilizzabile nella produzione del giornale. Non può altresì essere ammessa qualsiasi forma di stage che coinvolga giornalisti, disoccupati o inoccupati, in quanto gli stessi hanno già conseguito lo status professionale.
Identica valutazione deve essere fatta per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) o i giornalisti con partita IVA, che in nessun caso possono essere utilizzati in prestazioni continuative redazionali.
In altri termini, qualsiasi prestazione lavorativa giornalistica in redazione e di esclusiva competenza di giornalisti con rapporto di lavoro subordinato, ancorché a termine o a tempo parziale.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del punto 8 dell’ all. D (Protocollo di consultazione sindacale), del vigente cnlg, nelle aziende editoriali per le quali e stato dichiarato lo stato di crisi con decreto del Ministero del Lavoro e che abbiano fatto ricorso alia Cigs, e assolutamente vietato “procedere all’effettuazione di stage per borsisti e allievi”. La norma e inderogabile.
I Cdr sono pertanto tenuti a vigilare sui corretto rispetto delle normative sopra richiamate, esercitando i poteri di intervento previsti dall’art. 34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle AA.RR.SS. competenti e a questa Federazione.