Lavoro autonomo 5 settembre 2019
Il 30 settembre 2019 scade il termine per il versamento, da parte dei giornalisti liberi professionisti, del contributo minimo in acconto per il 2019 alla Gestione separata Inpgi. Lo ricorda una circolare del Servizio entrate contributive dell’istituto. Sono tenuti al versamento tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2019 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. L’importo ammonta a 287,96 euro per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale superiore a cinque anni; 159,98 euro per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale; 181,31 euro per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto.
Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito con il modello F24/Accise o tramite bonifico bancario. I dati e i codici da utilizzare sono riportati nella circolare esplicativa, pubblicata anche sul sito web dell’ente, che nei prossimi giorni sarà inviata a tutti gli iscritti che hanno fornito il proprio indirizzo mail o pec.
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2019 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso l’interessato deve comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione (qui il modulo da utilizzare).
Sono esentati dal versamento del contributo minimo i giornalisti iscritti alla Gestione separata che alla data del 30 settembre 2019 non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2019 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica (in questo caso la comunicazione di cessata attività va inviata all’istituto utilizzando questo modulo).
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, e che non opteranno per la sospensione annuale, potranno scegliere di versare il contributo minimo, e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2019 (da effettuarsi entro il 31 luglio 2020). I contributi minimi pagati oltre la scadenza del 30 settembre 2019 saranno maggiorati della sanzione prevista per ritardato pagamento.
Da via Nizza ricordano, infine, che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi) solo nel caso in cui l’importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo fissato per il 2019 a 15.878,00 euro. In assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, il versamento del solo contributo minimo comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una mensilità.