Vertenze 21 novembre 2020
Anche il personale giornalistico dipendente dalle aziende situate nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) potrà beneficiare dello sgravio contributivo del 30%. L’agevolazione, prevista con la circolare 10 del 30 ottobre 2020 dell’INPGI inerente l’esonero contributivo per le aree svantaggiate (c.d.Decontribuzione Sud), va richiesta direttamente sul sito www.Inpgi.it nell’apposita sezione “Notizie per le Aziende” – software DASM (Denuncia Aziendale Supporto Magnetico).
L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto “Agosto” (articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020,) per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2021.
Requisiti e caratteristiche della Decontribuzione Sud
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori purché in possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero e non possono essere oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
ASSICURAZIONE | Aliquota datore lavoro | NOTE |
Fondo Integrativo “ex fissa” | 1,50 % | Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015). |
Addizionale Fondo Integrativo “ex fissa” | 0,35 % | Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015). |
Contributo per gli ammortizzatori sociali | 0,50 % | Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009). |
Contributo assicurazione Infortuni | 11,88 €. | Q.ta fissa mensile dovuta per tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi (Vedi Circolare INPGI n. 7 del 26/06/2009). |
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.