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Vita associativa 2 febbraio 2018

Inpgi: ancora una conferma dai tribunali circa la natura subordinata dei collaboratori formalmente inquadrati come autonomi

La Corte di Appello di Roma ha recentemente ribadito e confermato quanto gia’ pronunciato dal Giudice di  Primo Grado – sentenza 3751/2014 – in ordine al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro di cinque giornalisti che hanno prestato la loro attivita’ in favore di uno dei piu’ importanti Services televisivi specializzati nella realizzazione di programmi di informazione e approfondimento (c.d. “infotainment”) .

La Corte ha riconosciuto che le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ dei giornalisti de quibus – inquadrati come co.co.co o con contratti a progetto – si erano svolte  secondo quanto previsto dall’art. 1 del CCNLG.

Ancora una volta i rilievi emersi all’esito di un accertamento ispettivo sono stati confermati in sede giurisprudenziale, ribadendo che “la necessita’ di garantire la realizzazione di detti programmi e l’indispensabile e stabile apporto che i giornalisti dovevano dare a detta realizzazione rendono poco credibile, ed in concreto non compatibile, una prestazione lavorativa da svolgere in asserita assoluta autonomia, svincolata da ogni direttiva e controllo, nonche’ dal necessario rispetto di un costante e tendenzialmente quotidiano impegno (si trattava di programmi che andavano in onda settimanalmente e che necessitavano della preventiva preparazione)”.

E ancora: “ la stessa struttura del prodotto realizzato (…) appare fortemente orientata alla capillare copertura di eventi relativi a tematiche essenziali per la completezza del prodotto editoriale (attualita’, cronaca bianca, nera, giudiziaria, politica, spettacolo, e cosi’ via). Il lavoro redazionale appare orientato verso la realizzazione di un’attivita’ prevalentemente di desk mirata alla visione delle agenzie ed alla preparazione dei diversi servizi di approfondimento per le puntate realizzate”.

Come sempre, per giungere a queste conclusioni il Giudice ha potuto contare su un solido corredo probatorio sia testimoniale che documentale acquisito dagli Ispettori dell’Istituto e opportunamente valorizzato dai Legali dell’Ente, confermando il solco ormai consolidato assunto dalla giurisprudenza in tale materia.

 

Dal sito INPGI

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