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Vertenze 7 dicembre 2017

Inpgi, ispezioni: i giudici confermano la natura subordinata dei collaboratori che lavorano come corrispondenti locali

Con sentenza del novembre 2017, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro di quattro giornalisti pubblicisti di una societa’ editrice di un quotidiano locale ed ha confermato, in favore dell’Inpgi, il diritto a ricevere i relativi contributi previdenziali per l’importo complessivo di circa 100.000 euro.

La Corte, in particolare, ha riconosciuto che le modalita’ con le quali i “collaboratori autonomi” – di cui tre inquadrati dalla societa’ con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e uno titolare di Partita IVA – hanno svolto la loro attivita’ erano state correttamente valutate, all’esito  degli accertamenti ispettivi effettuati dai funzionari dell’INPGI, come rientranti nella figura tipica del corrispondente locale, di cui all’art. 12 del vigente CNLG.

L’Inpgi – si legge infatti nella sentenza – ha “correttamente individuato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati di fatto tra l’azienda e i giornalisti come confermato dall’istruttoria dibattimentale, sulla base della presenza di tutti gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro e dello svolgimento di attivita’ giornalistica secondo le modalita’ tipiche della figura del corrispondente. In particolare, all’esito del giudizio e’ emerso con chiarezza lo “stabile incarico da parte del quotidiano con una retribuzione fissa mensile, la continuita’ delle prestazioni, i quasi quotidiani contatti telefonici con la direzione del giornale, lo stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale consistente nell’affidamento sulla permanenza della disponibilita’ del corrispondente, che assicura la tempestivita’ dell’informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti”. I quattro giornalisti avevano garantito una stabile e tempestiva copertura dell’informazione, con cadenza pressoche’ quotidiana, in una determinata zona geografica priva di redazione e pertanto avrebbero dovuto essere correttamente assunti dal datore di lavoro ed inquadrati con la qualifica di corrispondente ex art. 12 CCNLG”.

Per giungere a queste conclusioni il giudice ha potuto contare su un solido corredo probatorio – che, come di consueto, e’ acquisito dai funzionari di vigilanza nel corso dell’accertamento e che viene adeguatamente valorizzato dai legali dell’Istituto in sede giudiziale – con particolare riferimento alle dichiarazioni circostanziate di collaboratori e dipendenti e ai diversi elementi documentali acquisiti, attraverso i quali e’ emersa la rilevanza della copertura informativa del territorio di rispettiva competenza e la quotidianita’ dell’apporto informativo reso dai quattro corrispondenti.

La pronuncia, pertanto, si inserisce in un solco consolidato che conferma la fondatezza dell’orientamento interpretativo assunto dall’INPGI in questo ambito.

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