Inpgi 1 aprile 2022
Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha giudicato fondata la pretesa contributiva dell’INPGI, originata da verbale ispettivo, conseguente alla riconduzione alla subordinazione ed alla parasubordinazione del rapporto di lavoro di numerosi giornalisti operanti presso un’azienda editoriale online.
La società, al fine di garantire la copertura informativa nazionale attraverso una cospicua serie di edizioni locali, si avvaleva dell’apporto di personale giornalistico inquadrato nell’ambito della collaborazione occasionale, ma di fatto operante con modalità rientranti nell’alveo della subordinazione e della parasubordinazione giornalistica. La pronuncia ha avuto quindi occasione di ribadire i criteri discretivi relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro in ambito informativo; in particolare ha sottolineato la natura affievolita del concetto di subordinazione giornalistica, conseguente all’elevato livello di creatività ed autonomia insita nella professione intellettuale.
Tale peculiarità rende marginali ulteriori criteri l’osservanza di un orario di lavoro o il concreto e puntuale assoggettamento al potere di direzione e controllo. In relazione ai rapporti ricondotti a parasubordinazione, la sentenza ribadisce che la sussistenza della continuità nella prestazione lavorativa e del coordinamento con la struttura editoriale, di per sé escludono la natura occasionale della prestazione. La pronuncia ha infine il pregio di stabilire la prevalenza delle dichiarazioni testimoniali rese da coloro che, in quanto ormai estranei alla società, sono indifferenti rispetto alle parti in causa, rispetto a coloro che sono ad oggi ancora dipendenti della stessa.