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Vita associativa 11 dicembre 2020

Nuova vittoria in tribunale per Paolo Borrometi: gli articoli su Gennuso restano online

 

Gli articoli “oggetto di causa non contengono notizie false” e quindi “prevale il diritto di cronaca ed alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Costituzione)”. È uno dei passaggi dell’ordinanza con cui il Tribunale di Ragusa (giudice Giovanni Giampiccolo) ha respinto il ricorso presentato da Giuseppe Gennuso, ex onorevole siciliano decaduto per effetto della legge Severino, contro il giornalista Paolo Borrometi in merito ad alcuni articoli che lo riguardavano pubblicati sul sito di informazione LaSpia.it. Gennuso, prima arrestato per corruzione in atti giudiziari, poi condannato per traffico d’influenze illecite e decaduto dal parlamento regionale siciliano, aveva promosso ricorso d’urgenza invocando il diritto all’oblio pretendendone, dopo soli due anni dai fatti, la rimozione.

Cinque gli articoli, citati anche nel libro “Un morto ogni tanto”, contestati a Borrometi, vicedirettore dell’Agi e direttore del sito ‘La Spia’, assistito dall’avvocato Alessandro Borgese: “Le società del deputato Gennuso hanno gli stessi commercialisti delle società dei Messina Denaro”, del 26 ottobre 2018; “Pachino, istigazione a delinquere: polizia notifica avviso conclusione indagini a Pippo Gennuso”, del 30 luglio 2018; “Gennuso show a Granelli con in mano le catene: la Procura fa arrivare acqua inquinata”, del 30 marzo 2018; “Minchia m’pari ma quindi sei in mezzo alla merda…Gennuso, Amara, Calafiore, le ultime Regionali”, del 24 febbraio 2018; “La clamorosa notizia: i Crapula hanno condizionato il risultato delle elezioni amministrative di Avola”, del 7 maggio 2018.

Il giudice del Tribunale di Ragusa ha respinto il ricorso con una sentenza che invoca l’articolo 21 della Costituzione e sottolinea la veridicità degli articoli in questione.

Giuseppe Gennuso sosteneva si trattasse di articoli “sconvenienti e non più rilevanti”, poiché i due anni intercorsi tra il fatto e la richiesta di rimozione “risultano sufficienti per ritenere ‘abusivo’ il trattamento dei dati personali negli articoli”, ma, soprattutto, ritenendo superato e soddisfatto l’interesse pubblico sotteso al diritto di cronaca, e dunque “urgente ed opportuna la richiesta di cancellazione e di oscuramento di tutte le suddette pagine di stampa telematiche”.

Il giudice, nel respingere il ricorso, sostiene, nello specifico, che “il ricorrente non spiega perché, solo a distanza di due anni, le notizie di cui ai primi 4 articoli sopra evidenziati fornirebbero una rappresentazione non più attuale della propria persona, oppure perché sarebbe venuto meno l’interesse pubblico alla loro conoscenza; tanto più se, come deduce la parte resistente (non ricevendo obiezione o replica da parte ricorrente), il ricorrente è stato dichiarato definitivamente decaduto dalla carica politica in applicazione della legge Severino nel mese di maggio 2020, dopo essere stato inizialmente sospeso e poi riammesso all’Assemblea Regionale”.

E, appurato che gli articoli “oggetto di causa non contengono notizie false e dovendo quindi prevalere il diritto di cronaca ed alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost), che involge la liceità del trattamento del dato a fini archivistici e documentaristici e di ricerca storica (art. 33 Cost)”, il giudice nota che “parte ricorrente non deduce nulla di concreto perché possa esaminarsi una richiesta di delisting (che in verità non risulta neppure formulata), non fornendo alcuna concreta specificazione della genericamente affermata accessibilità nel tempo su motori di ricerca”, né chiarendo “se sia venuto meno l’interesse pubblico attuale alla conoscenza delle notizie in questione”.

Pertanto gli articoli restano online. «Nel riconoscere il corretto operato del dottor Borrometi, non solo nel merito dell’attività giornalistica espletata, è stato affermato – commenta l’avvocato Alessandro Borgese – il principio di diritto secondo il quale l’interesse del pubblico all’informazione prevale su quello del singolo all’oblio nel caso specifico e che in ogni caso l’attività di conservazione e archiviazione delle passate edizioni dei giornali assume rilievo costituzionale sia in quanto strumentale alla ricerca storica ed espressione del relativo diritto ex art. 33 Cost., sia in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 Cost».

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