Inpgi 5 agosto 2022
Il 28 luglio scorso l’Inps ha pubblicato la circolare n.92 con la quale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda riscatti e ricongiunzioni riferite alle posizioni dei giornalisti transitati dall’Inpgi all’Inps, a seguito del trasferimento della funzione previdenziale sostitutiva dell’Ago da un ente all’altro.
DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO PRESENTATE ANTE 30 GIUGNO 2022
Sia per quanto riguarda le richieste di ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, che quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate nel regime sostitutivo INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI.
I relativi oneri – compresi quelli già in corso di pagamento rateale – dal mese di luglio saranno versati all’INPS, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Istituto di previdenza sociale stesso.
DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO PRESENTATE POST 30 GIUGNO 2022
Le richieste di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle Gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO e quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate dai giornalisti a far data dal 1° luglio 2022 saranno definite secondo la normativa generale applicata dal FPLD dell’INPS. La relativa contribuzione sarà accreditata nel FPLD e seguirà i criteri di calcolo generali e non quelli ex INPGI.
Dalla predetta data non è più ammessa la ricongiunzione tra i periodi contributivi versati nella gestione ex INPGI e quelli versati nel FPLD dell’INPS, atteso l’avvenuto ricongiungimento di fatto nella medesima gestione, seppur con sistemi di calcolo diversi.
Per l’accredito dei periodi contributivi figurativi, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applica la normativa generale INPS.