Statuto

Costituzione e scopi

Art. 1

Il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (in sigla S.U.G.C.), con sede in Napoli, è l’Associazione Sindacale unitaria delle giornaliste e dei giornalisti che svolgono attività giornalistica nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e che risiedono o che svolgono la propria attività in Campania. Aderisce ai principi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), il Sindacato unitario dei giornalisti italiani, della quale costituisce l’articolazione territoriale per la Campania, e fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti della FNSI.

Art. 2

È scopo del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.), che si configura come Associazione non riconosciuta senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 36 e ss.c.c.:

  1. difendere l’indipendenza dell’informazione ed elevarne sempre più la dignità;
  2. rappresentare e assistere i soci , intervenire nella tutela singola e collettiva dei loro diritti e interessi pertinenti all’esercizio della professione e al regolamento contrattuale delle relative prestazioni;
  3. adoperarsi per il collocamento dei soci disoccupati e per la tutela dei precari e dei 
non contrattualizzati;
  4. favorire con ogni utile iniziativa la preparazione professionale dei giornalisti e il dibattito sui temi che interessano tutti gli aspetti dell’informazione e i mezzi che ne 
assicurano lo sviluppo;
  5. contribuire, d’intesa con l’Ordine dei Giornalisti, a elevare il prestigio della categoria;
  6. collaborare con l’Inpgi e la Casagit al fine della migliore tutela previdenziale e 
assistenziale dei soci;
  7. promuovere iniziative culturali, assistenziali e ricreative per consolidare i vincoli di colleganza tra i soci nella continuità delle tradizioni locali e nazionali e negli ideali di libertà e pacifica convivenza;
  8. garantire condizioni di pari opportunità tra gli associati;
  9. perseguire la pari dignità fra tutti i giornalisti; tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi, anche attraverso la Commissione per il lavoro autonomo chiamata ad operare come supporto del Consiglio Direttivo, per una concreta attuazione nei loro confronti di quanto previsto nell’art. 36 comma 1 della Costituzione; favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi nell’attività del Sindacato e negli organismi anche dirigenti ed esecutivi del SUGC;
  10. costituire, per la migliore tutela dei compiti di cui ai punti precedenti, anche a livello regionale, il Coordinamento operativo tra gli enti di categoria (Cnog, Inpgi, Casagit e FPCGI) presso la sede sindacale.
Art. 3

L’Associazione è apolitica nel rispetto delle libere scelte ideali, politiche e religiose di ciascuno e non assumerà alcuna decisione o atteggiamento che possano comunque arrecare offesa alle convinzioni dei soci.

SOCI

Art. 4

Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi, che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

  1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
  2. diritto di voto per gli associati per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
  3. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  4. principio del voto singolo;
  5. pubblicità delle convocazioni dell’Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
  6. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
Art. 5

1. Possono far parte del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.) tutti coloro che svolgono attività giornalistica ai sensi di Legge e che risiedono o che svolgono la propria attività nella Regione Campania. Gli appartenenti al S.U.G.C. si suddividono in giornalisti professionali e giornalisti collaboratori e fanno parte di due distinti elenchi. L’iscrizione a ciascuna categoria è deliberata dal consiglio direttivo su istanza degli interessati e in base alle modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della FNSI.

2. Per esercitare il diritto di socio del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.) è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali, nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio direttivo. Il socio che non ha versato le quote annuali nell’arco dei dodici mesi successivi all’anno solare relativo all’ultimo versamento di quote è sospeso dall’elenco degli iscritti. Nell’arco dei suddetti dodici mesi, il giornalista moroso che volesse esercitare i diritti riservati ai soci dovrà versare le quote dovute.

3. La qualifica di socio si perde, oltre che per morosità non sanata nell’arco dei dodici mesi di sospensione:
a) per dimissioni, che non liberano il Socio dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione;
b) per cancellazione dall’Ordine dei Giornalisti;
c) per esclusione.
d) L’iscritto che assume incarichi di controparte sindacale decade. È sospeso l’iscritto che, in rappresentanza di cooperative, assuma incarichi in organismi sindacali editoriali

4. Gli uffici del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.) curano la tenuta dell’elenco dei soci, in regola, sospesi e cancellati. Almeno una volta l’anno l’elenco viene consegnato al Segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.), fermo restando quanto previsto dalle norme che regolano la tutela della privacy.

5. In caso di mancato rinnovo della iscrizione, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti dell’Associazione.

Art. 6

1. Le domande di iscrizione saranno presentate dall’aspirante socio secondo le norme dello Statuto della FNSI.

2. Non possono essere accettate le domande di coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o contro la pubblica amministrazione. Nel caso che contro l’iscritto sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi fino alla revoca del provvedimento stesso.

3. L’ammissione e la titolarità sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

4. Avverso i provvedimenti relativi all’iscrizione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 7

1. I versamenti effettuati dagli associati a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.

2. Durante tutta la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 8

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a. l’Assemblea dei Soci;

b. il Segretario;

c. la Giunta esecutiva;

d. il Consiglio Direttivo;

e. il Collegio dei Probiviri;

f. il Collegio dei Sindaci;

g. la Consulta sindacale;

2. La Consulta sindacale è un organo consultivo. Il Collegio dei Sindaci ha funzione di controllo economico finanziario.

3. Della convocazione dell’Assemblea generale dei soci deve essere data notizia ad ogni associato, a cura dell’Organo competente. Tenuto conto della vastità del territorio della Regione Campania e delle nuove tecnologie, la convocazione dell’Assemblea potrà avvenire con comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi comunicati dai singoli soci all’atto dell’iscrizione e, in ogni caso anche mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’associazione.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

1. L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno entro il mese di febbraio; ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con le quote. La convocazione è fatta dal Segretario su conforme decisione del Consiglio Direttivo, il quale può anche far convocare un’assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno tanto per l’assemblea ordinaria quanto per la straordinaria, deve essere comunicato con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, con le modalità indicate all’art. 10.

2. Il Segretario può stabilire, nell’avviso di convocazione, che se alla prima convocazione non venga raggiunto il numero legale e cioè la metà più uno dei soci (e almeno un terzo dei soci professionali) si tenga il giorno successivo la seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Tranne che per le assemblee elettive, che sono regolate dagli articoli 39, 40 e 41, il consiglio direttivo può autorizzare l’utilizzo della videoconferenza approvando un apposito regolamento.

3. L’assemblea ordinaria viene aperta dal Segretario dell’Associazione o da chi lo sostituisce, con l’invito, rivolto all’assemblea, a nominarsi un proprio Presidente e un segretario e, ove del caso, almeno due scrutatori ed eventualmente dei questori in numero da stabilire di volta in volta.

4. Ogni socio può ricevere una sola delega scritta da parte di un altro socio ed esprimere il voto a suo nome in tutte le votazioni che non riguardino però elezioni a cariche permanenti.

5. Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti.

Art. 10

1. All’assemblea ordinaria, oltre alla trattazione di altri temi eventualmente iscritti all’ordine del giorno spetta:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello di previsione per l’anno in corso;
b) la deliberazione su ogni proposta rientrante nelle attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o comunque richieste dal funzionamento dell’Associazione.

Art. 11

Sono consentite assemblee di categoria (professionali e collaboratori) per la trattazione di propri problemi, promosse sia dal Consiglio Direttivo sia a richiesta di almeno il 10% degli iscritti della categoria.

SEGRETARIO

Art. 12

1. II Segretario ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti ed è il garante dell’unità della categoria e dell’osservanza dello Statuto. Promuove le iniziative per il conseguimento dei fini sociali. D’intesa con il Consiglio Direttivo dispone per l’attuazione delle delibere degli organi sociali. Intraprende le azioni urgenti, sottoponendo a ratifica del Consiglio Direttivo le relative decisioni.

2. Il Segretario ha la rappresentanza del S.U.G.C. in giudizio, e ha facoltà, d’intesa con la Giunta esecutiva, di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Ha la direzione delle pubblicazioni del SUGC.

Art. 13

Nei casi di assenza per malattia o per altri motivi il Segretario viene temporaneamente sostituito, nell’ordine dal ViceSegretario vicario, dal ViceSegretario collaboratore, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

1. Il Consiglio Direttivo, convocato entro 15 giorni dalle elezioni dal consigliere più votato, elegge, fra i propri componenti, un Segretario, due Vice Segretari, di cui uno professionale, che assume il ruolo di vicario, e l’altro collaboratore ed un Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario, d’iniziativa o su richiesta di sette componenti, possibilmente una volta al mese.

Art. 15

In caso di indisponibilità permanente o di dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocarsi entro 15 giorni per le elezioni del nuovo segretario. In caso di indisponibilità permanente o di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo il Segretario convoca entro 15 giorni lo stesso Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione, guida e di indirizzo politico-sindacale dell’Associazione. Esso è composto da 9 giornalisti professionali e da 3 giornalisti collaboratori.

2. Sono inoltre componenti con sola facoltà di parola, per quanto di competenza, i Consiglieri Nazionali della F.N.S.I. iscritti all’Associazione, il Fiduciario dell’ I.N.P.G.I., il Fiduciario CASAGIT, il Presidente o un suo delegato del Consiglio Regionale della Campania dell’Ordine dei Giornalisti, il Segretario o un suo delegato di ogni sezione territoriale, il Presidente o Segretario o un suo delegato di ogni gruppo di specializzazione, il Segretario o un suo delegato di ogni organismo sindacale di base.

3. I componenti eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In ogni caso di cessazione di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti.

4. Quando vengano a mancare contemporaneamente un numero di consiglieri eletti superiori alla metà dei seggi coperti, il Consiglio convoca entro trenta giorni l’assemblea dei soci perché indica nuove elezioni.

Art. 17

1. Il Consiglio delibera legalmente purché siano presenti la metà più uno dei componenti elettivi in carica. È possibile partecipare alle riunioni anche in videoconferenza.

2. Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti. A parità di voto è determinante quello del Segretario. Al Consiglio compete:

  • esplicare i compiti per conseguire, nei limiti dello Statuto, gli scopi dell’Associazione; provvedere alla gestione dell’Associazione in tutte le sue attività, in armonia con la Legge sull’Ordine;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea direttamente o per mezzo di speciali Commissioni; delegare soci a reggere uffici particolari nell’ambito associativo; – fissare la convocazione delle assemblee stabilendone l’or- dine del giorno; stabilire l’entità dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • amministrare il patrimonio sociale, esprimersi sui bilanci, preventivo e consuntivo, per gli esercizi finanziari a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, predisposti dal Tesoriere;
  • provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie;
  • assumere il personale per il funzionamento degli uffici con la facoltà di sospenderlo o licenziarlo;
  • regolare l’uso dei locali sociali; quanto altro possa rendersi necessario al funzionamento dell’Associazione.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18

1. Il Segretario, i Vice-segretari e il Tesoriere compongono la Giunta esecutiva. Nei periodi intercorrenti tra le riunioni del Consiglio direttivo sono affidati collegialmente a questi consiglieri i compiti di cui all’articolo precedente.

2. Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti. A parità di voto è determinante quello del Segretario.

IL TESORIERE

Art. 19

1. Il Tesoriere prepara i bilanci annuali da presentare al Consiglio direttivo per l’approvazione. Sovrintende all’amministrazione dei fondi sociali, vigila sulla regolarità dei versamenti delle quote associative e sulla tenuta dell’elenco dei soci da parte degli uffici.

2. Il bilancio dell’esercizio sociale, che dovrà corrispondere all’anno solare, dovrà essere composto dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico, accompagnato da una relazione sulla gestione. Dovrà essere rispettata ogni normativa di legge prevista in materia ed ogni ulteriore eventuale disposizione statutaria e regolamentare e dovrà essere sottoposto all’approvazione del competente organo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

3. Il bilancio dovrà essere pubblicato in base alla normativa vigente ed in difetto, comunque, dovrà essere pubblicato sul sito internet o sul notiziario dell’Associazione.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 20

1. Nessuna carica può essere ricoperta da professionali e collaboratori che abbiano incarichi in organizzazioni o associazioni di editori di giornali o radiotelevisioni o di editori in genere, in partiti politici, organizzazioni sindacali, o incarichi in Ordine dei giornalisti, Inpgi, Casagit e Fondo complementare. È, pertanto, nulla l’elezione di soci che si trovassero al momento dell’elezione stessa in tali condizioni di incompatibilità.

2. L’assunzione di incarichi non compatibili successivamente all’elezione ad una carica all’interno del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania comporta la decadenza da tale carica.

Art. 21

Sarà considerato dimissionario (e la sua sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto) quel membro del Consiglio Direttivo e degli altri organismi il quale senza giustificato motivo non partecipi per quattro sedute consecutive ai lavori dell’organismo a cui appartiene.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

1. Il Collegio dei Probiviri è organo deliberante autonomo ed indipendente del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.).

2. È costituito da 5 membri rappresentanti le rispettive categorie di professionali e collaboratori. Esso è eletto in sede assembleare dalle rispettive categorie: la prima ne elegge 3 e l’altra 2. I membri del Collegio vengono eletti tra i Soci che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione alla FNSI e al Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.) (decorsi dieci anni dalla costituzione) e che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti.

3. La funzione di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione.

Art. 23

Il Proboviro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio sarà considerato dimissionario e verrà sostituito secondo le modalità sul subentro dei primi dei non eletti.

Art. 24

Il Collegio dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili e non sono ricusabili.

Art. 25

1. Il Collegio, nella sua prima adunanza, convocata del Consiglio Direttivo, elegge a scrutinio segreto un Presidente scelto tra i professionali, un Vice Presidente e un Segretario che potranno essere scelti anche tra i collaboratori.

2. Il Presidente del Collegio terrà all’Assemblea una relazione illustrativa dell’attività svolta.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri, la cui sede è presso il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.), regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti ed è investito di funzione disciplinare in merito al loro comportamento non conforme alla correttezza e deontologia professionale.

Art. 27

1. Il Collegio esercita le sue funzioni disciplinari su esposto di soci e non soci e può anche promuovere procedimenti disciplinari d’ufficio.

2. Il Consiglio direttivo, in occasione delle trattative per i rinnovi contrattuali, deve adottare il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazioni delle delibere adottate dalla FNSI o dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.) per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri e proponendone, nei casi più gravi, l’espulsione.

3. L’eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell’interessato non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di emettere Lodi, sia per le controversie tra soci o tra soci e terzi sottoposte al suo giudizio su richiesta di parte, sia per i casi trasmessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

1. Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli iscritti sono:
a) richiamo;
b) diffida;
c) ammonizione;
d) censura;
e) sospensione;
f) radiazione.

2. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.

Art. 30

1. I provvedimenti di cui all’articolo precedente sono comunicati al Segretario dell’Associazione o a chi ne fa le veci.

2. Il Segretario dell’Associazione, a sua volta, è tenuto a dare notizia del provvedimento all’interessato entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 31

Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i Lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi secondo legge, di cui due professionali e un collaboratore eletti in Assemblea tra tutti gli iscritti da almeno cinque anni all’Associazione.

2. Il Collegio esercita il controllo periodico dei conti del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.) e procede all’esame dei bilanci annuali sui quali redige una relazione scritta per il Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio nomina nel suo seno un Segretario, scelto fra i membri professionali.

CONSULTA SINDACALE

Art. 33

1. La Consulta sindacale è formata dai Comitati di redazione e dai fiduciari di redazione, nonché da un rappresentante designato da ogni gruppo di specializzazione, da uno designato dai giornalisti non contrattualizzati e da uno designato dal gruppo giornalisti pensionati. Ha il compito di discutere e affrontare problemi sindacali assieme agli altri organi direttivi e consultivi dell’Associazione, ai quali può fornire dati e suggerimenti su tutte le questioni di competenza.

2. La Consulta sindacale è convocata dal segretario o su richiesta di almeno un quinto tra i componenti la Consulta medesima. La Consulta è presieduta dal segretario o da un suo rappresentante.

SEZIONI TERRITORIALI

Art. 34

1. È consentita – su delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione – la costituzione di sezioni territoriali alle quali aderiscano almeno 25 soci, iscritti al Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.). Le sezioni territoriali non hanno Statuto proprio e dipendono direttamente dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.).

2. Le sezioni territoriali sono tenute a rendere conto della propria attività al Consiglio Direttivo del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.). Per ottemperare a questo compito, entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile di ogni sezione invia una relazione al Direttivo sull’attività svolta al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. La designazione del Segretario da parte di ciascuna sezione deve ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (S.U.G.C.).

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 35

1. Per facilitare l’esercizio di particolari attività (cronisti, sportivi, corrispondenti, uffici stampa, free-lance, ecc.) è consentita, nell’ambito dell’Associazione, la costituzione di Gruppi di Specializzazione regionali, come articolazione territoriale di Gruppi nazionali, tra soci che diano una presenza specifica e omogenea in determinati settori giornalistici.
Sulla base di specifiche esigenze organizzative e di rappresentanza il consiglio direttivo può costituire Gruppi di specializzazione.

2. Tali organismi dovranno indirizzare la propria azione nella ricerca dei mezzi più idonei per agevolare gli iscritti nello svolgimento dei rispettivi compiti professionali e sindacali e per tutelarli nei rapporti con le fonti di informazione, dovendosi considerare di esclusiva competenza dell’Associazione tutto ciò che attiene alla rappresentanza e alla tutela degli interessi sindacali della categoria.

3. Tali gruppi, prima di costituirsi, sono tenuti a rendere noto al Consiglio Direttivo dell’Associazione i rispettivi Statuti o ordinamenti per la concessione o meno della ratifica e nessuna delle loro delibere potrà essere in contrasto con il presente Statuto. Un socio può assumere cariche sociali in un solo gruppo.

4. E’ inoltre prevista la costituzione del Gruppo di giornalisti pensionati, sindacato di base della F.N.S.I., iscritti all’Associazione.

5. In caso di violazione della disciplina sindacale e degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente Statuto il consiglio direttivo può procedere al commissariamento dei gruppi

PATRIMONIO

Art. 36

Il patrimonio dell’Associazione “Sindacato Unitario Giornalisti della Campania” è costituito da:
a) beni mobili e immobili e da valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione;
b) fondi di riserva ordinaria e straordinaria.

ATTIVITÀ STRUMENTALI

Art. 37

1. Il S.U.G.C. può istituire società di servizi per lo svolgimento di attività connesse con i fini statutari o partecipare alle stesse.

2. L’Associazione può editare pubblicazioni, anche attraverso reti telematiche, delle quali assumerà la direzione responsabile il Consigliere Segretario.

REGOLAMENTO

Art. 38

In applicazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approverà un Regolamento.

ELEZIONI

Art. 39

1. Nelle elezioni degli incarichi associativi e federali candidati professionali e collaboratori sono votati dagli iscritti nei rispettivi elenchi, con schede ed urne separate per elenco. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti gli iscritti a partire dal 181° giorno di iscrizione al S.U.G.C. e in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Le elezioni per il direttivo, per il collegio dei probiviri e per il collegio dei revisori dei conti vengono svolte contemporaneamente. La data deve essere stabilita dal direttivo almeno sessanta giorni prima.

3. Le operazioni di voto sono dirette da una commissione elettorale nominata dal consiglio direttivo. La commissione elettorale deve essere composta da cinque giornalisti professionali e due collaboratori, più tre colleghi di cui almeno uno professionale, per ogni sezione elettorale distaccata, se costituite.

4. Possono essere nominati due supplenti.

5. La commissione designa il presidente, svolge le operazioni preparatorie, cura la pubblicazione delle liste e dei presentatori dei candidati attraverso un comunicato pubblicato sul sito del S.U.G.C., predispone le schede, provvede alla sorveglianza delle urne, esegue le operazioni di scrutinio, proclama i risultati, insedia gli eletti.

6. Il passaggio dei poteri tra il consiglio direttivo uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. Il direttivo uscente cura in tale periodo l’ordinaria amministrazione.

Art. 40

1. Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti si provvede alla costituzione di un seggio centrale presso la sede del S.U.G.C. o una sede alternativa indicata dal consiglio direttivo ed, eventualmente, alla costituzione di sezioni elettorali distaccate. Il consiglio direttivo può deliberare anche di ricorrere esclusivamente al voto elettronico. Modalità e garanzie del voto elettronico sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo, oltre agli adempimenti che riguardano il voto elettronico, deve consegnare al seggio centrale e alle eventuali sezioni distaccate l’elenco nominativo dei rispettivi elettori e indicare a ciascun iscritto il seggio in cui è ammesso a votare.

3. Il voto si esprime su scheda unica comprendente tutte le liste validamente presentate e nelle giornate indicate dal consiglio direttivo.

4. Le operazioni elettorali devono svolgersi alla presenza di membri della commissione elettorale.

5. Ogni seggio dovrà rimanere aperto dalle 10 alle 18 per due giorni di cui uno festivo.

6. Le operazioni di scrutinio dovranno essere effettuate presso il seggio centrale al quale i documenti relativi alle operazioni di voto eventualmente svoltesi nelle sezioni distaccate devono pervenire, a pena di decadenza, in plico sigillato entro e non oltre 72 ore dalla chiusura delle votazioni.

7. Alle operazioni di scrutinio dei voti possono assistere tutti i soci del S.U.G.C.

Art. 41

1. Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei sindaci revisori dei conti possono essere presentate due o più liste di candidati. L’assegnazione dei seggi avviene con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

2. I voti validi vengono divisi per il numero di seggi da assegnare. I voti validi di ogni lista vengono divisi per il quoziente ottenuto con la precedente operazione. Ne risultano i seggi pieni assegnati a ciascuna lista. I seggi non assegnati con quoziente pieno vengono attribuiti alle liste in relazione ai maggiori resti.

3. Nel caso in cui due o più liste abbiano lo stesso resto, il posto viene assegnato al candidato con maggiore anzianità di iscrizione al S.U.G.C., in caso di ulteriore parità al più anziano per età.

4. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati inferiore ad un quinto né superiore al numero di seggi da assegnare e, nel rispetto della parità, ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

5. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a sei per i seggi da assegnare ai professionali, e non superiore a due per i seggi da assegnare ai collaboratori.

6. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato del genere meno rappresentato e in caso di ulteriore parità, anche di genere, il candidato più giovane per età anagrafica.

7. I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell’ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista.

8. Ogni lista, per l’elenco dei professionali, deve essere presentata da almeno il 5% per difetto degli aventi diritto al voto dell’elenco dei professionali. Ogni lista, per l’elenco dei collaboratori, deve essere presentata da almeno il 5% per difetto degli aventi diritto al voto dell’elenco dei collaboratori. La commissione elettorale, al momento dell’insediamento, calcola e comunica il numero necessario dei sottoscrittori.

9. Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

10. I firmatari delle liste non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista.

11. Le liste per il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti possono essere presentate congiuntamente o separatamente.
Nelle liste per l’elezione degli organismi collegiali deve essere tendenzialmente rispettata la parità di genere. In ogni lista ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

12. Il deposito delle liste negli uffici del S.U.G.C. deve avvenire entro il ventesimo giorno precedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni.

13. Sulla scheda le liste saranno stampate nell’ordine di presentazione. Nel caso in cui venisse validamente presentata una sola lista di candidati, l’elettore avrà facoltà di votare anche nomi in essa non contenuti, ma nel numero massimo di un quarto calcolato per eccesso dei posti da assegnare.

14. Se non dovesse essere presentata alcuna lista, la scheda elettorale dovrà contenere tante righe pari al numero delle preferenze esprimibili e l’elezione avviene a maggioranza semplice.

15. In caso di parità si applica il comma 6 del presente articolo.

16. I candidati all’elezione nel consiglio direttivo sono tenuti a depositare al SGC una dichiarazione di accettazione della candidatura e, se eletti, ad impegnarsi nel compito che verrà loro affidato, pena la decadenza dall’incarico.

REFERENDUM

Art.42

Il direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza o via telematica, l’approvazione o l’abrogazione di iniziative o proposte di notevole importanza proprie del direttivo. Il referendum inoltre può essere richiesto da almeno il 10% dei soci. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art.43

1. Le proposte di modifica dello Statuto, presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, debbono essere portate a conoscenza dei soci 15 giorni prima dell’assemblea che deve discutere e deliberare in merito e che sarà espressamente convocata con le modalità dell’assemblea ordinaria. Le modifiche proposte si ritengono approvate se ottengono un numero di voti pari alla metà più uno degli iscritti. Le modifiche possono essere approvate anche per referendum, attraverso il voto elettronico o per corrispondenza.

2. Le modifiche statutarie che fossero rese necessarie dal patto federale o per l’adeguamento allo Statuto Federale sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Esse, approvate, diventano immediatamente esecutive mentre gli organi statutari rimangono in carica fino alla successiva elezione del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 44

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, è obbligo devolvere il suo residuo patrimonio, detratto ogni possibile onere e debito, alla FNSI ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME FINALI

Art. 45

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al codice civile, alle leggi dello Stato, allo Statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e al relativo Regolamento di attuazione.

NORMA TRANSITORIA

Art. 46

1. La modifica del presente statuto non comporta ipso facto l’obbligo di nuove elezioni degli organi sociali, che restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

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