Regolamento del Fondo di sostegno al pagamento delle spese legali e/o delle parcelle degli avvocati a giornalisti imputati in procedimenti penali o citati in cause civili per pubblicazioni di articoli su testate il cui editore è fallito, in liquidazione o in stato di comprovata insolvenza.
(Approvato dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 9 settembre 2015)
– Art. 1 –
E’ istituito, presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, un Fondo per la concessione di un contributo ai giornalisti che versano in gravi difficoltà economiche provocate dalla chiusura della testata per il fallimento dell’editore, per la messa in liquidazione della società e/o a causa dello stato di comprovata insolvenza. Potranno accedere al fondo anche i giornalisti che, dopo il licenziamento o le dimissioni dal proprio giornale, si trovano ad affrontare senza il sostegno legale e finanziario dell’editore le cause civili e/o penali per articoli scritti durante il rapporto di lavoro. Saranno respinte le richieste di accesso al fondo dalle quali appare evidente, attraverso l’esame della documentazione allegata, che la condanna penale e/o civile del giornalista è stata determinata da una condotta del richiedente consapevolmente attuata per arrecare un danno ingiusto alla persona offesa.
– Art. 2 –
Il Fondo è finalizzato a dare copertura parziale o totale delle spese legali sostenute dai giornalisti condannati al pagamento della pena pecuniaria nei processi penali, nei casi di soccombenza nel giudizio civile, così come liquidate dal giudice, e/o in caso di assoluzione per aiutarli a saldare la parcella degli avvocati difensori (tanto nel giudizio penale quanto nel giudizio civile) quando non siano stati assistiti da un legale di fiducia dell’editore. I contributi saranno assegnati secondo le disposizioni del presente Regolamento, tenendo conto e dando la precedenza alle situazioni di particolare disagio economico. L’attività del Fondo è svolta con pieno spirito di liberalità e in nessun caso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana assume obblighi nei confronti di qualsiasi soggetto.
– Art. 3 –
Il Fondo è finanziato attraverso il Fondo di Solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nella misura annua di Euro 150.000,00 e il contributo per ogni singola richiesta non potrà superare – per quanto riguarda i processi penali – Euro 2000 euro per il primo grado di giudizio (compresa l’udienza preliminare) e di 1000 euro ciascuno per il secondo e il terzo grado di giudizio per un totale massimo di 4000 euro. Per quanto riguarda invece il contenzioso civile, potrà essere riconosciuto al giornalista un contributo – tra primo, secondo grado e Cassazione – fino a un massimo di 5000 euro pari a 1650 euro per grado di giudizio.
– Art. 4 –
Possono richiedere l’intervento del Fondo i giornalisti iscritti da almeno diciotto mesi alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e i praticanti iscritti dal momento dell’assunzione ed in regola con il pagamento delle quote sindacali. La richiesta deve essere inoltrata attraverso le Associazioni Regionali o Interregionali cui i richiedenti aderiscono.
– Art. 5 –
Le proposte di accesso al Fondo spese legali devono essere istruite dalle Ars territorialmente competenti. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata l’ultima dichiarazione dei redditi o una dichiarazione sostitutiva qualora il giornalista non abbia l’obbligo alla dichiarazione dei redditi; la documentazione comprovante la condizione di fallito dell’editore e il suo stato di insolvenza; la parcella dell’avvocato difensore; il capo di imputazione e le motivazioni della sentenza del giudice monocratico penale o del tribunale civile.
– Art. 6 –
Il giornalista può ottenere l’intervento del Fondo, fino ad un massimo di tre volte in cinque anni, limitatamente a una vicenda giudiziaria che lo riguarda. Il secondo ed il terzo contributo, tuttavia, per essere operativi, devono ottenere il consenso dei 2/3 dei componenti della Giunta Esecutiva federale. Il computo del termine di cinque anni decorre dalla data di approvazione del primo intervento.
– Art. 7 –
Nel caso di accoglimento della richiesta, la Giunta Esecutiva stabilisce il relativo importo che può coprire interamente o parzialmente la richiesta del Giornalista. Alla riunione di Giunta che esamina la richiesta deve prender parte un rappresentante dell’Associazione territorialmente competente. In caso di assenza, l’esame viene rinviato alla riunione successiva della Giunta.
– Art. 8 –
Il giornalista si impegna a restituire alla Fnsi tutto il contributo o parte di esso qualora, all’esito dei successivi gradi di giudizio, il giudice condanni la controparte al pagamento delle spese a favore dell’imputato e liquidi le spese di giudizio alla sua difesa.
– Art. 9 –
Il presente regolamento sostituisce il regolamento per il fondo di aiuto ai giornalisti condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli che si intende abrogato con l’entrata in vigore del presente fondo.